Art. 5 · Compatibilità con le politiche comunitarie

Art. 5

Compatibilità con le politiche comunitarie

In vigore dal 21 giu 1999
1. Le misure finanziate dalla Comunità tramite l'ISPA devono essere conformi agli accordi europei, comprese le modalità di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, e devono contribuire all'attuazione delle politiche comunitarie, in particolare di quelle che riguardano la tutela e il miglioramento dell'ambiente, i trasporti e le reti transeuropee. 2. La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza fra le misure intraprese in virtù del presente regolamento e quelle attuate con contributi del bilancio comunitario, compresi i contributi derivanti da iniziative comunitarie ai fini della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI), fra l'altro tramite il meccanismo preadesione, e gli altri strumenti finanziari della Comunità, ed informa il comitato istituito ai sensi dell'. 3. La Commissione si adopera per assicurare il coordinamento e la coerenza fra le misure intraprese nei paesi beneficiari in virtù del presente regolamento e gli interventi della Banca europea per la riconversione e lo sviluppo (BERS), della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie analoghe ed informa il Comitato istituito ai sensi dell'.
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