Art. 4
Ripartizione indicativa
In vigore dal 21 giu 1999
La ripartizione indicativa tra i paesi beneficiari dell'assistenza comunitaria globale fornita dall'ISPA viene effettuata dalla Commissione, che decide in conformità della procedura di cui all', in funzione della popolazione, del prodotto lordo "pro capite" a parità di potere d'acquisto e della superficie di ciascun paese.
Tale ripartizione può essere modificata per tener conto dei risultati ottenuti negli anni precedenti da ciascun paese beneficiario nell'esecuzione delle misure finanziate dall'ISPA. Si tiene conto inoltre delle rispettive carenze dei paesi beneficiari in fatto di infrastrutture ambientali e di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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