Art. 17
Entrata in vigore
In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. VERHEUGEN
(1) GU C 164 del 29.5.1998, pag. 4.
(2) Parere epresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998.
(4) GU C 373 del 2.12.1998.
(5) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.
(6) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).
(7) Vedi pagina 87 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 228 del 9.9.1998, pag. 1.
(10) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
ALLEGATO I
Contenuto delle domande [, paragrafo 3, lettera a)]
Le domande contengono le indicazioni seguenti:
1) organismo responsabile dell'esecuzione della misura, natura e descrizione della medesima;
2) costo della misura e ubicazione della medesima, compresa, ove del caso, l'indicazione dell'interconnessione e dell'interoperabilità di altre misure localizzate sullo stesso asse di comunicazione;
3) calendario di esecuzione dei lavori;
4) analisi dei costi e dei benefici, compresa una valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'occupazione, da quantificare se si prestano ad essere quantificati;
5) valutazione dell'impatto ambientale analoga a quella prevista dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(1);
6) indicazione del rispetto delle norme relative alla concorrenza e agli appalti pubblici;
7) piano di finanziamento, comprendente, per quanto possibile, indicazioni sulla validità della misura in termini economici e l'importo totale chiesto dal paese beneficiario all'ISPA, alla Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il meccanismo preadesione, e ad ogni altra fonte della Comunità o di uno Stato membro, nonché alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e alla Banca mondiale;
8) compatibilità della misura con le politiche comunitarie;
9) informazioni sulle disposizioni volte a garantire un uso e una manutenzione efficaci delle infrastrutture;
10) (misure ambientali) informazioni sul ruolo e sull'importanza della misura nell'ambito della strategia nazionale in materia di ambiente, come stabilito dal programma nazionale per l'adozione dell'"acquis" comunitario;
11) (misure nel settore dei trasporti) informazioni sulla strategia nazionale in materia di sviluppo dei trasporti e sul ruolo e la priorità delle misure nell'ambito di tale strategia, compreso il grado di coerenza con gli orientamenti delle reti transeuropee e con la politica paneuropea dei trasporti.
(1) GU L 175 del 5.7.1985. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).
ALLEGATO II
Valutazione ex ante delle misure [, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4]
A. Nella valutazione ex ante delle misure, allo scopo di garantire l'elevata qualità delle stesse conformemente all', si fa riferimento ai criteri seguenti:
1) vantaggi economici e sociali, compreso l'effetto di leva nei confronti dei finanziamenti privati, che devono essere commisurati alle risorse impiegate; sarà effettuata una valutazione in base ad un'analisi dei costi e dei benefici;
2) disposizioni volte a garantire una gestione efficace delle misure;
3) priorità definite dal partenariato per l'adesione per la zona d'intervento in questione;
4) contributo delle misure all'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e risultato della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'allegato I;
5) contributo delle misure alla realizzazione delle reti transeuropee e della politica comune dei trasporti;
6) conseguimento di un adeguato equilibrio fra il settore dell'ambiente e quello delle infrastrutture di trasporto;
7) considerazione di eventuali forme alternative di finanziamento come previsto all'.
B. Se del caso, la Commissione invita la BEI, la BERS o la Banca mondiale a partecipare alla valutazione delle misure. La Commissione esamina le domande di contributo, in particolare per verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano idonei a garantire l'attuazione efficace della misura.
C. La Commissione procede ad una valutazione delle misure per stabilirne l'impatto atteso in riferimento agli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori quantificati appropriati. I paesi beneficiari forniscono tutti gli elementi necessari precisati nell'allegato I, inclusi i risultati degli studi di fattibilità e delle valutazioni ex ante, l'indicazione delle alternative scartate e il coordinamento delle misure di interesse comune localizzate sullo stesso asse di comunicazione, affinché la valutazione possa essere effettuata nel modo più efficace possibile.
ALLEGATO III
Gestione e controllo finanziari (, paragrafo 5)
1. In ciascun paese beneficiario è designato un organismo centrale che si occupa di convogliare i finanziamenti comunitari erogati dall'ISPA.
Al responsabile di quest'organismo spettano le competenze globali di gestione dei fondi nel paese beneficiario.
2. I meccanismi di gestione e controllo dei paesi beneficiari prevedono adeguati sistemi di revisione contabile che consentono in particolare di:
- raffrontare i conti riepilogativi notificati alla Commissione con i documenti contabili e i documenti giustificativi ai vari livelli amministrativi;
- verificare le rimesse dei fondi disponibili della Comunità e di altri finanziatori;
- esaminare i piani tecnico-finanziari dei progetti, le relazioni interinali nonché le procedure di gara e aggiudicazione ai vari livelli amministrativi.
3. Le procedure per l'aggiudicazione di appalti di opere, forniture o servizi sono specificate nelle convenzioni di finanziamento e sono conformi ai principi fondamentali del titolo IX del regolamento finanziario, in particolare:
- le misure contenute nelle convenzioni di finanziamento sono attuate dal paese beneficiario in stretta collaborazione con la Commissione, che resta competente per l'utilizzo degli stanziamenti;
- la Commissione, in stretta collaborazione con i paesi beneficicari, assicura che i partecipanti alle gare di appalto possano competere su un piano di parità, che non vi sia discriminazione e che l'offerta selezionata sia economicamente la più vantaggiosa.
Tuttavia, conformemente all' del regolamento (CE) n. 1266/1999, gli stanziamenti possono essere oggetto di una gestione ampiamente decentrata, soprattutto riguardo all'approvazione ex ante della Commissione per l'apertura delle gare, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e la gestione finanziaria.
Queste disposizioni, da stabilire nelle convenzioni di finanziamento con i paesi beneficiari, tengono conto della gestione finanziaria, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonché della capacità di controllo finanziario dei paesi stessi.
4. La competente autorità di controllo finanziario nazionale, che deve essere indipendente per poter svolgere la sua funzione, effettua l'adeguato controllo finanziario, interno ed esterno, secondo norme di revisione contabile internazionalmente riconosciute. Ogni anno sono inviati alla Commissione un piano di revisione contabile e una sintesi dei risultati del controllo. Le relazioni di revisione contabile sono a disposizione della Commissione.
La Commissione e i paesi beneficicari collaborano al fine di coordinare programmi e metodi di revisione contabile onde assicurare la massima utilità di quelli effettuati.
Qualora i controlli siano effettuati dal personale della Commissione o da suoi rappresentanti debitamente autorizzati, i paesi beneficiari assicurano a queste persone il diritto di esaminare in loco tutti i documenti contabili e la pertinente documentazione riguardante gli elementi finanziati in base alla convenzione di finanziamento. I paesi beneficicari assistono la Corte dei conti nell'esercizio di revisione contabile concernente l'utilizzo dei fondi erogati dall'ISPA.
Le autorità competenti fanno in modo che tutti i documenti giustificativi concernenti le spese dei progetti siano disponibili per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento.
5. La convenzione di finanziamento con ciascun paese beneficiario contiene le disposizioni seguenti in materia di rettifiche finanziarie.
Qualora si ritenga che l'attuazione di una misura non giustifichi l'assistenza stanziata, in tutto o in parte, la Commissione svolge un adeguato esame del caso, invitando in particolare il paese beneficiario a presentare le sue osservazioni entro un termine stabilito e di rettificare le eventuali irregolarità.
A seguito di quest'esame la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere l'assistenza riguardante le misure in questione se sono emerse irregolarità, cumuli indebiti di fondi o la mancata osservanza di una delle condizioni previste dalla decisione recante approvazione dell'assistenza e, in particolare, qualsiasi modifica significativa che influenza la natura e le condizioni di attuazione delle misure per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione. Le riduzioni o soppressioni dell'assistenza comportano il recupero degli importi versati.
Qualora la Commissione ritenga che un'irregolarità non sia stata rettificata o che un'operazione, globalmente o parzialmente, non giustifichi l'assistenza erogata a tal fine o parte di essa, la Commissione effettua un adeguato esame del caso, chiedendo al paese beneficiario di presentare le sue osservazioni entro un termine stabilito. Se dopo l'esame il paese beneficiario non adotta misure correttive la Commissione ha la facoltà di:
a) ridurre o sopprimere qualsiasi anticipo,
b) sopprimere integralmente o parzialmente l'assistenza stanziata per l'operazione in questione.
La Commissione stabilisce l'entità della rettifica tenendo conto del tipo di irregolarità e della portata delle negligenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo. Le somme che devono essere recuperate perché indebite sono restituite alla Commissione. A dette somme vanno aggiunti gli interessi di mora conformemente alle norme adottate dalla Commissione.
ALLEGATO IV
Sorveglianza e valutazione ex post ()
A. La sorveglianza si basa su relazioni elaborate mediante procedure concordate, controlli per sondaggio e appositi comitati. La sorveglianza viene effettuata in riferimento ad indicatori materiali e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico del progetto e ai suoi obiettivi. Essi sono strutturati in modo da evidenziare lo stato di avanzamento della misura rispetto al piano e agli obiettivi inizialmente stabiliti, nonché l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
B. I comitati di sorveglianza sono istituiti di comune accordo tra il paese beneficiario e la Commissione. Le autorità o gli organismi designati dal paese beneficiario, la Commissione e, se del caso, la BEI vi sono rappresentati. Laddove autorità regionali e locali ed imprese private siano competenti per l'esecuzione di un progetto e da esso direttamente interessate, queste saranno rappresentate in tali comitati.
C. Per ogni misura, l'autorità o l'organismo responsabile invia alla Commissione, nei tre mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, una relazione sui progressi realizzati.
D. In base alle indicazioni emerse nell'ambito della sorveglianza, e tenendo conto delle osservazioni del comitato di sorveglianza, la Commissione adatta, se del caso su proposta dei paesi beneficiari, l'entità e le condizioni di concessione dell'assistenza finanziaria approvata inizialmente, nonché il piano di finanziamento previsto.
La Commissione stabilisce le opportune disposizioni per tali adattamenti, distinguendoli in base alla loro natura e alla loro importanza.
E. L'autorità o l'organismo responsabile della misura presenta alla Commissione una relazione finale nei sei mesi successi al completamento della misura e della fase del progetto. La relazione finale contiene gli elementi seguenti:
1) una descrizione dei lavori svolti, accompagnata da indicatori fisici, dalla quantificazione delle spese per categoria di lavori e dall'indicazione delle misure prese in conformità delle clausole specifiche che figurano nella decisione di concessione dell'assistenza;
2) la certificazione della conformità dei lavori svolti con la decisione di concessione dell'assistenza;
3) una valutazione preliminare del grado di conseguimento dei risultati previsti, comprendente in particolare:
a) la data effettiva del completamento della misura;
b) un'indicazione del modo in cui la misura sarà gestita, una volta completata;
c) se del caso, la conferma delle previsioni finanziarie, soprattutto per quanto riguarda i costi di esercizio e le entrate previste;
d) la conferma delle previsioni socioeconomiche, soprattutto per quanto riguarda i costi e i benefici previsti;
e) un'indicazione dei provvedimenti adottati per garantire la protezione dell'ambiente e del relativo costo;
4) informazioni relative ad azioni di pubblicità;
F. La valutazione ex post verte sull'uso delle risorse, sull'efficacia e l'efficienza dell'assistenza e sul suo impatto. Essa prende in considerazione i fattori che contribuiscono al successo o all'insuccesso delle misure ed i loro risultati. Una volta ultimate le misure, la Commissione e i paesi beneficiari ne valutano le modalità di realizzazione, comprese l'efficienza e l'efficacia con cui sono state utilizzate le risorse. Viene inoltre valutato l'impatto effettivo della misura, per accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti. La valutazione riguarda, fra l'altro, il contributo apportato dalle misure alla realizzazione delle politiche comunitarie relative all'ambiente, ovvero alle reti transeuropee e ai trasporti, nonché l'impatto delle misure stesse sull'ambiente.
G. Ai fini di una maggiore efficacia dell'assistenza comunitaria concessa nel quadro dell'ISPA, la Commissione accerta che, nell'ambito dell'amministrazione dello strumento, particolare attenzione sia rivolta alla trasparenza della gestione.
H. Le modalità di sorveglianza e di valutazione sono precisate nelle decisioni della Commissione che approvano le misure.
ALLEGATO V
Relazione annuale della Commissione ()
La relazione annuale contiene informazioni in merito agli elementi di seguito indicati:
1) contributo finanziario impegnato e pagato dalla Comunità nell'ambito dell'ISPA, con ripartizione annuale per paese beneficiario e per categoria di progetti (ambiente e trasporti);
2) contributo del sovvenzionamento comunitario nell'ambito dell'ISPA all'azione svolta dai paesi beneficiari per attuare la politica comunitaria in materia di ambiente e per potenziare le reti transeuropee di infrastrutture di trasporto; equilibrio tra le misure riguardanti l'ambiente e quelle relative alle infrastrutture di trasporto;
3) valutazione della compatibilità tra interventi comunitari nell'ambito dell'ISPA e politiche comunitarie, comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente, ai trasporti, alla concorrenza e agli appalti pubblici;
4) provvedimenti intesi ad assicurare il coordinamento e la coerenza tra le misure sovvenzionate dall'ISPA e le azioni finanziate con contributi del bilancio comunitario, della BEI e degli altri strumenti finanziari della Comunità;
5) investimenti effettuati dai paesi beneficiari nei settori della tutela ambientale e delle infrastrutture di trasporto;
6) studi preparatori e misure di assistenza tecnica finanziati;
7) risultati delle attività di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle misure, con indicazioni circa eventuali adeguamenti di questi ultime per conformarle alle esigenze evidenziate da tali risultati;
8) contributo della BEI alla valutazione delle misure;
9) le grandi linee dei risultati dei controlli effettuati, delle irregolarità riscontrate e delle procedure amministrative e giudiziarie in corso;
10) le iniziative pubblicitarie.
Storico versioni
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