Art. 16 · Disposizioni finali e transitorie

Art. 16

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 21 giu 1999
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006, secondo la procedura prevista all'articolo 308 del trattato.
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