Art. 1
Definizione ed obiettivi
In vigore dal 21 giu 1999
1. È istituito lo strumento per le politiche strutturali di preadesione, di seguito denominato "ISPA".
L'ISPA fornisce assistenza allo scopo di contribuire a preparare all'adesione all'Unione europea nell'ambito della coesione economica e sociale, per quanto riguarda le politiche dell'ambiente e dei trasporti, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, i seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia (in prosieguo: "i paesi beneficiari").
2. L'assistenza comunitaria erogata dall'ISPA contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti nei partenariati per l'adesione per ciascun paese beneficiario e alla realizzazione dei corrispondenti programmi nazionali per il miglioramento dell'ambiente e delle reti di infrastrutture nel settore dei trasporti.
Storico versioni
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