Art. 9

Art. 9

In vigore dal 21 giu 1999
1. La Commissione è responsabile del coordinamento degli interventi attuati a titolo dei tre strumenti, in particolare per quanto riguarda gli orientamenti per paese dell'assistenza preadesione. Essa è assistita in questo compito dal comitato previsto all' del regolamento (CEE) n. 3906/89. 2. La Commissione comunica al comitato di cui al paragrafo 1 gli stanziamenti finanziari indicativi per ciascun paese e per strumento di preadesione, l'azione intrapresa ai sensi dell', nonché le decisioni adottate ai sensi dell'. Tali decisioni sono comunicate alla Corte dei conti.
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