Art. 6

Art. 6

In vigore dal 21 giu 1999
Il finanziamento delle azioni e delle misure a titolo del presente regolamento è subordinato al rispetto degli impegni contenuti negli accordi europei richiamati nel regolamento (CE) n. 622/98 e delle condizioni previste dai partenariati per l'adesione nonché alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e del presente regolamento.
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