Art. 4
In vigore dal 21 giu 1999
1. I finanziamenti del programma PHARE sono effettuati conformemente al regolamento (CEE) n. 3906/89.
2. Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è modificato con l'aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all' che recita:
"3. Per i paesi candidati che sono in partenariato con l'Unione europea per l'adesione i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dai regolamenti (CE) n. 1267/1999(8) e (CE) n. 1268/1999(9). PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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