Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 giu 1999
Lo strumento strutturale di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999 finanzia, conformemente alle disposizioni ivi previste, progetti d'investimento nei seguenti settori: - misure ambientali che permettano ai paesi beneficiari di conformarsi alle esigenze del diritto comunitario in materia di ambiente e agli obiettivi dei partenariati per l'adesione; - misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare quelle che costituiscono progetti d'interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96/CE(7) e misure che consentano ai paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione; tali misure riguardano, fra l'altro, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e tra queste e le reti transeuropee, nonché l'accesso a queste reti.
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