Art. 12

Art. 12

In vigore dal 21 giu 1999
1. La selezione dei progetti dei paesi candidati, le relative gare d'appalto e aggiudicazioni sono soggette ad approvazione ex ante da parte della Commissione. 2. La Commissione può tuttavia decidere, in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, di derogare all'approvazione ex ante di cui al paragrafo 1 e di conferire ad agenzie esecutive dei paesi candidati la gestione decentrata degli aiuti. La deroga all'approvazione ex ante è subordinata a: - criteri minimi per la valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati, nonché a prescrizioni minime applicabili a dette agenzie definite nell'allegato del presente regolamento; - disposizioni specifiche riguardanti tra l'altro la pubblicazione dei bandi di gara, l'apertura e la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, da stabilire in convenzione di finanziamento con ciascun paese beneficiario. 3. Le modalità di controllo e valutazione sono stabilite dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1266:oj#art-12