Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente G. VERHEUGEN (1) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. (2) GU C 159 del 26.5.1998, pag. 11. (3) Parere espresso il 6 maggio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74. (5) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 10. (6) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
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