Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente G.VERHEUGEN (1)  GU C 159 del 26.5.1998, pag. 7. (2)  Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3)  GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74. (4)  GU C 51 del 22.2.1999, pag. 10. (5)  GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. (6)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. (7)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. (8)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. (9)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1). (10)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.
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