Art. 2
In vigore dal 21 giu 1999
Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide a condizione che siano completate, se necessario, entro due mesi da tale data, per assicurarne la conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1164/94 nella versione modificata.
Storico versioni
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