Art. 4
In vigore dal 21 giu 1999
Salvo il disposto dell', il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1999 le modalità e le condizioni del contributo finanziario comunitario alle azioni strutturali di cui all'.
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