Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 giu 1999
1. Le azioni strutturali intraprese con il contributo finanziario della Comunità in forza del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in prosieguo: "settore") concorrono al conseguimento degli obiettivi generali indicati dagli articoli 33 e 100 del trattato, nonché degli obiettivi definiti dai regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CE) n. 1260/1999. 2. Le azioni di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti finalità: a) contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime; b) rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore; c) migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; d) contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura. 3. Il contributo finanziario comunitario può essere concesso per l'esecuzione di misure aventi una o più delle finalità menzionate al paragrafo 2, ai sensi dell'. 4. Nel quadro della procedura di cui all', il Consiglio determina i settori d'intervento delle azioni strutturali di cui al paragrafo 1.
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