Art. 9
Disposizioni transitorie
In vigore dal 21 giu 1999
Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:1262:oj#art-9