Art. 9 · Disposizioni transitorie

Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 giu 1999
Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1262:oj#art-9