Art. 5 · Iniziativa comunitaria

Art. 5

Iniziativa comunitaria

In vigore dal 21 giu 1999
1. Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro. 2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, le decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono ampliare le attività ammissibili di cui all' del presente regolamento per coprire misure finanziabili sulla base dei regolamenti (CE) n. 1261/1999(10), n. 1257/1999(11), e n. 1263/1999(12), in modo da consentire l'attuazione di tutte le misure previste dall'iniziativa.
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