Art. 4
Concentrazione dell'intervento
In vigore dal 21 giu 1999
1. In relazione alle priorità nazionali definite in particolare, dai piani di azioni nazionali per l'occupazione, nonché alla valutazione ex ante, è stabilita una strategia che tiene conto di tutti i settori politici pertinenti e riserva un'attenzione particolare agli ambiti di cui all', paragrafo 1, lettere d) ed e). Al fine di rendere quanto più possibile efficace il sostegno erogato dal Fondo, gli interventi attuati nel quadro di tale strategia e tenendo conto dei settori prioritari definiti dall', paragrafo 1 sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci.
Per quanto concerne gli stanziamenti assegnati per ciascun intervento del Fondo, i settori politici ai quali deve darsi priorità sono scelti secondo la formula del partenariato. Si tiene conto, secondo le priorità nazionali, delle azioni di cui all', paragrafo 1, di comune accordo.
2. La programmazione degli interventi del Fondo prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento a titolo degli obiettivi 1 e 3 sia disponibile, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/1999, sotto forma di piccoli sussidi, accompagnati da disposizioni speciali di ammissibilità per le organizzazioni non governative e i raggruppamenti locali. Gli Stati membri possono decidere di dare attuazione al presente paragrafo secondo le disposizioni in materia di finanziamento di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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