Art. 3
Attività ammissibili
In vigore dal 21 giu 1999
1. Il sostegno finanziario del fondo è concesso essenzialmente sotto forma di aiuto alle persone per le attività seguenti, finalizzate allo sviluppo delle risorse umane, che possono far parte di un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro:
a) istruzione e formazione professionale - ivi compresa la formazione professionale equivalente alla scuola dell'obbligo - apprendistato, formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base, riabilitazione professionale, misure volte a potenziare l'occupabilità nel mercato del lavoro, orientamento, consulenza e perfezionamento professionale continuo;
b) aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo;
c) nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione post-laurea e formazione di dirigenti e tecnici presso istituti di ricerca ed imprese;
d) sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell'imprenditoria sociale (terzo settore).
2. Al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di cui al paragrafo 1, possono essere sostenute le seguenti azioni:
a) Assistenza a strutture e sistemi:
i) sviluppo e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione nonché dell'acquisizione di qualifiche, compresa la formazione degli insegnanti, dei formatori e del personale e miglioramento dell'accesso dei lavoratori alla formazione e all'acquisizione di qualifiche;
ii) ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento;
iii) sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e ricerca;
iv) sviluppo, nei limiti del possibile, di sistemi di previsione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in rapporto alle nuove modalità di lavoro e alle nuove forme di organizzazione del lavoro, tenendo conto dell'esigenza di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa e di consentire ai lavoratori anziani di svolgere un'attività che li soddisfi fino al momento del pensionamento; è comunque escluso il finanziamento di regimi di prepensionamento.
b) misure di accompagnamento:
i) sostegno nel quadro della prestazione di servizi ai beneficiari, tra cui fornitura di servizi e strutture per l'assistenza a familiari;
ii) incentivazione di misure di accompagnamento di carattere sociopedagogico volte ad agevolare un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro;
iii) sensibilizzazione, informazione e pubblicità.
3. Il Fondo può finanziare attività a norma dell', paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Storico versioni
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