Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 21 giu 1999
1. Il Fondo sostiene e completa le attività degli Stati membri volte a sviluppare il mercato del lavoro nonché le risorse umane nei seguenti settori politici, in particolare nel contesto dei rispettivi Piani pluriennali nazionali di azione per l'occupazione: a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro; b) promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esecuzione sociale; c) promozione e miglioramento - della formazione professionale, - dell'istruzione, - e della consulenza, nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di: - agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, - migliorare e sostenere l'occupabilità e - promuovere la mobilità professionale; d) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia; e) misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro. 2. Nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, il Fondo tiene conto dei seguenti elementi: a) promozione di iniziative locali in materia di occupazione, segnatamente iniziative locali per promuovere l'occupazione e patti territoriali per l'occupazione; b) dimensione sociale e aspetti occupazionali della società dell'informazione, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi destinati a sfruttare il potenziale in materia di occupazione della società dell'informazione garantendo un accesso equo alle possibilità e ai vantaggi che essa offre; c) parità tra uomini e donne nel senso dell'integrazione delle politiche in materia di pari opportunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1262:oj#art-2