Art. 12
Entrata in vigore
In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
G. VERHEUGEN
(1) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 39, e
GU C 74 del 18.3.1999, pag. 7.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.
(3) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 48.
(4) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 186), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1999 (GU C 134 del 14.5.1999, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).
(7) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.
(8) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2084/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 39).
(9) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.
(10) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.
(11) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.).
(12) Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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