Art. 1 · Compiti

Art. 1

Compiti

In vigore dal 21 giu 1999
Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo ("Fondo") dall'articolo 146 del trattato nonché di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.
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