Art. 9
Definizioni
In vigore dal 21 giu 1999
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) programmazione: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all';
b) piano di sviluppo (in prosieguo: "piano"): l'analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all' e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative;
c) quadro di riferimento dell'obiettivo 3: documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d'azione per l'occupazione;
d) quadro comunitario di sostegno: il documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi;
e) interventi: le seguenti forme d'intervento dei Fondi:
i) i programmi operativi o il documento unico di programmazione;
ii) i programmi di iniziativa comunitaria;
iii) il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative;
f) programma operativo: il documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi;
g) documento unico di programmazione: un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo;
h) asse prioritario: ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici;
i) sovvenzione globale: la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata a uno o più intermediari autorizzati conformemente all', paragrafo 1, ivi compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, e utilizzata di preferenza per iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una sovvenzione globale è presa, di intesa con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall'autorità di gestione.
Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici la Commissione può decidere di ricorrere a una sovvenzione globale per tutto l'intervento o per una sua parte. Nel caso delle iniziative comunitarie questa decisione può essere presa soltanto previo accordo degli Stati membri interessati;
j) misura: lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti come misura;
k) operazione: ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi;
l) beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;
m) complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell', paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all', paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo;
n) autorità di gestione: le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in questione;
o) autorità di pagamento: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.
Storico versioni
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