Art. 56 · Entrata in vigore

Art. 56

Entrata in vigore

In vigore dal 21 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente G. VERHEUGEN (1) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1. (2) Parere conforme del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74. (4) GU C 373 del 2.12.1998, pag. 1. (5) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11). (6) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94. (7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (8) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11 (PHARE). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5). (9) GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1 (TACIS). (10) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1 (MEDA). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 2). (11) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. (12) Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale. (13) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale. (14) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO FONDI STRUTTURALI Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo 2000-2006 (di cui all', paragrafo 1) >SPAZIO PER TABELLA>
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