Art. 52 · Disposizioni transitorie

Art. 52

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 giu 1999
1. Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999. 2. Le domande volte ad ottenere un contributo dei Fondi per determinati interventi presentate in forza dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 sono esaminate ed approvate dalla Commissione entro il 31 dicembre 1999 sulla base di detti regolamenti. 3. La Commissione, nella definizione dei quadri comunitari di sostegno e degli interventi, tiene conto di qualunque azione già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e avente un'incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri e dagli interventi. Tali azioni non sono soggette all'osservanza dell', paragrafo 2. 4. In deroga alla data prevista all', paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata per la quale la Commissione abbia ricevuto, nel periodo compreso fra il 1o gennaio e il 30 aprile 2000, una domanda di intervento conforme al disposto del presente regolamento può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1o gennaio 2000. 5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari. Le parti delle somme impegnate per i programmi decisi dalla Commissione tra il 1o gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2003, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2003 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.
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