Art. 51
Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura
In vigore dal 21 giu 1999
1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.
2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:
a) le modalità di applicazione previste all' del regolamento (CE) n. 1263/1999;
b) gli orientamenti per i vari tipi di azioni innovative previste in applicazione dell', in caso di contributo dello SFOP.
3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:
a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;
b) le parti dell'intervento concernenti le strutture del settore della pesca incluse nel progetto di decisione della Commissione relativo ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo dell'obiettivo n. 1;
c) le modalità di applicazione di cui all', paragrafo 2;
d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell', in caso di contributo dello SFOP;
e) qualsiasi altra questione concernente l'.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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