Art. 44 · Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza

Art. 44

Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza

In vigore dal 21 giu 1999
1. Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei programmi operativi o documenti unici di programmazione sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali. Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di indicatori proposta dalla Commissione, e sono quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia. Lo Stato membro è responsabile dell'applicazione di tali indicatori. 2. A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2004, la Commissione assegna, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo, sulla base di proposte di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente sua programmazione, gli stanziamenti d'impegno di cui all', paragrafo 5 ai programmi operativi o ai documenti unici di programmazione o alle loro assi prioritarie che sono considerati efficaci ed efficienti. I programmi operativi o documenti unici di programmazione sono adattati conformemente agli . TITOLO V RAPPORTI E PUBBLICITÀ
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