Art. 43
Valutazione ex post
In vigore dal 21 giu 1999
1. La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già disponibili, dell'impiego delle risorse, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.
2. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione. Essa verte sugli interventi ed è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.
CAPO IV
RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA
Storico versioni
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