Art. 4 · Obiettivo n. 2

Art. 4

Obiettivo n. 2

In vigore dal 21 giu 1999
1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita conformemente all', punto 2, e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi. 2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18 % della popolazione totale della Comunità. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti: a) popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6; b) gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1; c) necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88. La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6. 3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle zone significative che rappresentano: a) le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6; b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del paragrafo 9. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, riferite al più appropriato livello geografico, che le sono necessarie per valutare le proposte. 4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità nazionali, senza pregiudizio dell', paragrafo 2. Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50 % della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente giustificata da circostanze oggettive. 5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti: a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni; b) tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; c) flessione constatata dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b). 6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti: a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km2, oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985. 7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri seguenti: a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria; b) elevato livello di povertà, comprese condizioni abitative precarie; c) situazione ambientale particolarmente degradata; d) elevato tasso di criminalità e di delinquenza; e) basso livello d'istruzione della popolazione. 8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi alla ristrutturazione del settore, la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in detto settore. 9. L'intervento comunitario può estendersi ad altre zone, con popolazione o superficie significative, che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1; b) zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo; c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppure un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista, di una o più attività determinanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi. 10. Una zona può essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2. 11. L'elenco delle zone è valido per sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2000. Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all', paragrafo 2.
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