Art. 36
Indicatori per la sorveglianza
In vigore dal 21 giu 1999
1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione o nel complemento di programmazione. Nel definire tali indicatori, si dovrebbe tener conto della metodologia indicativa e dell'elenco di esempi di indicatori pubblicati dalla Commissione, nonché di una ripartizione in categorie delle aree di intervento che sarà proposta dalla Commissione dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione socioeconomica, strutturale e ambientale dello Stato membro e delle sue regioni, ove necessario, e tengono conto, se del caso, dell'esistenza di regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti indicatori figurano in particolare quelli utilizzati per l'assegnazione della riserva di cui all'.
2. Tali indicatori precisano, per gli interventi in questione:
a) gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano a quantificazione, delle misure e degli assi prioritari e la loro coerenza;
b) lo stato di avanzamento dell'intervento in termini di realizzazioni fisiche, di risultato e, non appena possibile, di impatto al livello appropriato (asse prioritario o misura);
c) lo stato di avanzamento del piano di finanziamento.
Se la naturta dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.
3. Gli indicatori finanziari e di avanzamento debbono consentire di individuare separatamente, per i grandi progetti, gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
Storico versioni
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