Art. 34 · Gestione da parte dell'autorità di gestione

Art. 34

Gestione da parte dell'autorità di gestione

In vigore dal 21 giu 1999
1. Fatto salvo l', paragrafo 3, l'autorità di gestione quale definita all', lettera n) è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare: a) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all' e per la valutazione di cui agli , nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici che consentano lo scambio di dati con la Commissione, come previsto all', paragrafo 3, lettera e); b) dell'adattamento conformemente al paragrafo 3 e dell'attuazione del complemento di programmazione come previsto all', paragrafo 3, e senza pregiudizio dell'; c) dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione; d) dell'organizzazione, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, della valutazione intermedia di cui all'; e) dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento; f) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente dell'attuazione di misure di controllo interne compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive adottate ai sensi dell', paragrafo 4, o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei summenzionati articoli; g) della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'; nell'ambito dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee specificano i riferimenti dei progetti per i quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi; h) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui all'. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'autorità di gestione, nello svolgimento dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato. 2. Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione di cui all', la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i principali risultati dell'anno precedente, secondo modalità da definire d'accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati. In seguito all'esame in parola, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. Se, in casi debitamente motivati, la Commissione ritiene che le misure prese non sono sufficienti, può indirizzare allo Stato membro o all'autorità di gestione raccomandazioni di adattamento intese a migliorare l'efficacia delle modalità di sorveglianza o gestione dell'intervento, unitamente ai motivi di tali raccomandazioni. Allorché riceve delle raccomandazioni, l'autorità di gestione presenta successivamente le misure prese per migliorare le modalità di sorveglianza o gestione oppure spiega le ragioni per cui non è stata adottata alcuna misura. 3. L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, previa approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il suddetto adattamento. Le eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'approvazione del comitato di sorveglianza.
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