Art. 30 · Requisiti per l'ammissione

Art. 30

Requisiti per l'ammissione

In vigore dal 21 giu 1999
1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato. 2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese. Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, sencondo le disposizioni degli . 3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'. CAPO II GESTIONE FINANZIARIA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1260:oj#art-30