Art. 3
Obiettivo n. 1
In vigore dal 21 giu 1999
1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75 % della media comunitaria.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75 % e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 4, secondo comma.
Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Storico versioni
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