Art. 28 · Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi

Art. 28

Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi

In vigore dal 21 giu 1999
1. La Commissione determina, con un'unica decisione, la partecipazione dell'insieme dei Fondi, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate dal presente regolamento, entro cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento. Se del caso, la decisione opera una chiara distinzione tra i crediti assegnati alle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. L'importo massimo della partecipazione dei Fondi è fissato per ciascun asse prioritario dell'intervento. Una misura può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto della partecipazione finanziaria di un Fondo per volta. Una misure o un'operazione può beneficiare della partecipazione di un Fondo strutturale unicamente a titolo di uno solo, per volta, degli obiettivi di cui all'. Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo di un'iniziativa comunitaria. Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo del FEAOG sezione "garanzia". Una stessa operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo di un'iniziativa comunitaria e del FEAOG sezione "garanzia". 2. La partecipazione dei Fondi a programmi operativi intrapresi nell'ambito dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno deve essere compatibile con il piano di finanziamento definito nel corrispondente quadro comunitario di sostegno, come previsto dall', paragrafo 2, lettera c). 3. Nell'ambito dell'attuazione delle misure, la partecipazione dei Fondi assume principalmente la forma di aiuto non rimborsabile (in prosieguo: "aiuto diretto"), ma anche altre forme, segnatamente aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale di rischio o altro tipo di finanziamento. Gli aiuti rimborsati all'autorità di gestione o ad un'altra autorità pubblica sono da queste riassegnati per gli stessi fini.
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