Art. 19
Documenti unici di programmazione
In vigore dal 21 giu 1999
1. Gli interventi attuati a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3 e dell'obiettivo n. 1 come specificato all', paragrafo 1 formano oggetto, in via generale, di documenti unici di programmazione. Quanto agli obiettivi n. 2 e 3, si applica l', paragrafo 1, lettera c).
2. Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 1 include tutte le misure pertinenti in materia di riconversione economica e sociale, sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione degli individui, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all', paragrafo 1 lettera c), e di sviluppo rurale, nonché strutture della pesca.
Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 2 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari, anche per quanto riguarda, in conformità con l', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il coordinamento delle misure in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell' dello stesso regolamento ma esclusi gli aiuti relativi alle risorse umane concessi a titolo dell'obiettivo n. 3, in tutte le zone cui si applica l'obiettivo n. 2.
Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 3 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari a favore dello sviluppo delle risorse umane nelle zone di cui all', ad eccezione degli aiuti in tale settore concessi a titolo dell'obiettivo n. 2.
3. Ciascun documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi:
a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consente; la valutazione dell'impatto atteso, in particolare sull'ambiente, conformemente all', paragrafo 2; un'indicazione delle misure in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all', paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello Stato membro interessato;
b) una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare le priorità, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del documento unico di programmazione;
c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari - indicando anche per informazione l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all' del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora contribuiscano direttamente al piano di finanziamento, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.
Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.
La partecipazione totale dei fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all', paragrafo 3, terzo comma.
Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano finanziario indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale;
d) le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione comprendono:
i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell' responsabile della gestione del documento unico di programmazione conformemente all';
ii) la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione;
iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare del ruolo del comitato di sorveglianza;
iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie, al fine di assicurare la trasparenza dei flussi;
v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del documento unico di programmazione;
e) se del caso, indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.
A norma dell' il documento unico di programmazione comprende la verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti concordata tra la Commissione e lo Stato membro e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.
4. Ogni documento unico di programmazione è corredato di un complemento di programmazione quale definito all', lettera m) e descritto all', paragrafo 3.
CAPO III
INIZIATIVE COMUNITARIE
Storico versioni
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