Art. 15
Preparazione e approvazione
In vigore dal 21 giu 1999
1. Per quanto riguarda gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 gli Stati membri presentano un piano alla Commissione. Detto piano è elaborato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro. Nei casi in cui l'intervento assume la forma di un documento unico di programmazione, questo piano è considerato un progetto di documento unico di programmazione.
Per quanto riguarda l'obiettivo n. 1, i quadri comunitari di sostegno sono impiegati per tutte le regioni cui si applica tale obiettivo; tuttavia se i finanziamenti comunitari sono inferiori a 1 miliardo di euro o non superano in modo sostanziale tale importo, gli Stati membri di norma presentano un progetto di documento unico di programmazione.
Per quanto riguarda gli obiettivi n. 2 e n. 3, sono di norma impiegati i documenti unici di programmazione; tuttavia gli Stati membri possono scegliere di far elaborare un quadro comunitario di sostegno.
2. I piani sono presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle parti, che esprimono il proprio parere entro un termine che consenta il rispetto del termine indicato nel secondo comma.
Salvo diverso accordo con lo Stato membro interessato, i piani vengono presentati, entro quattro mesi dalla definizione degli elenchi delle zone ammissibili di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 4.
3. La Commissione valuta i piani in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettera c), nonché di altre politiche comunitarie e dell', paragrafo 2.
Inoltre la Commissione valuta ciascun piano proposto per l'obiettivo n. 3 in funzione della coerenza tra le azioni previste e il piano nazionale per l'attuazione della strategia europea in materia di occupazione conformemente all', paragrafo 1, lettera b), nonché delle modalità e dell'intensità con cui sono prese in considerazione le esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.
4. Nei casi contemplati al paragrafo 1, la Commissione stabilisce, d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51, i quadri comunitari di sostegno. La BEI può essere associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno. La Commissione adotta una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi entro cinque mesi dal rivecimento del piano o dei piani corrispondenti, purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'.
La Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dallo Stato membro in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche comunitarie. Essa adotta, conformemente all', paragrafo 1, e d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, purché le proposte contengano tutti gli elementi di cui all', paragrafo 2.
Al fine di accelerare l'esame delle domande e l'esecuzione dei programmi, gli Stati membri possono presentare, contemporaneamente i loro piani e progetti di programmi operativi. All'atto della decisione relativa al quadro comunitario di sostegno, la Commissione approva, conformemente all', paragrafo 1, anche i programmi operativi presentati contemporaneamente ai piani, a condizione che contengano tutte gli elementi di cui all', paragrafo 2.
5. Nei casi contemplati al paragrafo 1 la Commissione, sulla base dei piani, adotta una decisione sui documenti unici di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51. La BEI può essere associata all'elaborazione dei documenti unici di programmazione. La Commissione adotta una decisione unica relativa al documento unico di programmazione e alla partecipazione dei Fondi, conformemente all', paragrafo 1, entro cinque mesi dal ricevimento del piano corrispondente purché vi figurino tutti gli elementi indicati all', paragrafo 3.
6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di programmazione definito all', lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità dell', paragrafo 3.
Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di programmazione.
7. Le decisioni della Commissione relative al quadro comunitario di sostegno o al documento unico di programmazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione trasmette ad esso per informazione le decisioni suddette, i quadri comunitari di sostegno e i documenti unici di programmazione da essa approvati.
CAPO II
CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVA AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3
Storico versioni
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