Art. 14 · Durata e revisione

Art. 14

Durata e revisione

In vigore dal 21 giu 1999
1. Ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni, senza pregiudizio dell' e dell', paragrafo 4, primo comma. Il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio 2000. 2. I quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione vengono riesaminati e se necessario adeguati, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, d'intesa con lo Stato membro, secondo le disposizioni del presente titolo a seguito della valutazione intermedia di cui all' e all'assegnazione della riserva per realizzazioni efficienti ed efficaci di cui all'. Essi possono inoltre essere riveduti in altri momenti, qualora si verifichino cambiamenti significativi della situazione socioeonomica, ivi incluso il mercato del lavoro.
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