Art. 6
In vigore dal 18 giu 1999
1. Prima della presa in consegna dei prodotti, l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso i paesi di cui all', paragrafo 2. L'importazione in uno di questi paesi costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(10).
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è pari per tonnellata:
- per i quarti posteriori non disossati alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellate e 2000 EUR,
- per i quarti anteriori non disossati alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellate e 1300 EUR,
- per le carni disossate dei codici da INT 12 a INT 16 e INT 19, alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellata e 3500 EUR,
- per le altre carni disossate, alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellata e 1800 EUR.
Storico versioni
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