Art. 5
In vigore dal 18 giu 1999
1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine di presa in consegna è portato a tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione dei dati di cui all', paragrafo 1.
2. In deroga all', paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli d'esportazione chiesti conformemente all', paragrafo 2, è fissato a 90 giorni.
Storico versioni
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