Art. 2
In vigore dal 18 giu 1999
1. In deroga agli del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.
Gli organismi d'intervento interessati redigono, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:
- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.
2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.
3. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 dell'8 luglio 1999.
5. In deroga al disposto dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.
6. In deroga al disposto dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.
7. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.
Oltre alle esigenze principali previste dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento citato, la domanda di titolo d'esportazione di cui all', paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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