Art. 1
In vigore dal 18 giu 1999
1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all' del regolamento (CEE) n. 805/68 per circa:
- 4000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 2350 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.
2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni delle zone da "02" a "09" di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 565/1999 della Commissione(9).
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, e del regolamento (CEE) n. 3002/92.
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