Art. 2
1. Il volume globale per ciascuna specie dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:
In vigore dal 18 giu 1999
>SPAZIO PER TABELLA>
2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.
Storico versioni
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