Art. 4
In vigore dal 18 giu 1999
1. Il prezzo all'importazione in base al quale i prodotti di cui all' sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee deve essere pari al prezzo fob del prodotto in causa nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.
2. Qualora il prezzo all'importazione non possa essere determinato secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti di cui all' sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee in base al valore in dogana determinato conformemente alle disposizioni degli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(3).
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