Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 giu 1999
Ai sensi del presente regolamento, per "lotto" si intende la merce presentata sotto la scorta di una dichiarazione d'immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione d'immissione in libera pratica deve concernere esclusivamente merci aventi una stessa origine e un solo codice della nomenclatura combinata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1281:oj#art-3