Art. 9
1. La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa:
In vigore dal 7 lug 1997
—
qualora lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7,
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qualora lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9.
2. Il periodo di sospensione della procedura non deve essere considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di dieci mesi e due mesi, previste rispettivamente agli del presente regolamento.
Storico versioni
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