Art. 7

Art. 7

In vigore dal 7 lug 1997
Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafi 7 e 9, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità all'articolo 104 C, paragrafo 11, è adottata entro dieci mesi dalle date per la comunicazione dei dati previste dal regolamento (CE) n. 3605/93 e di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.
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