Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 lug 1997
1.   L'eventuale decisione del Consiglio di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, in conformità con l'articolo 104 C, paragrafo 8, che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell', paragrafo 4 del presente regolamento. 2.   Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, decide sulla base di provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.
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