Art. 3
In vigore dal 7 lug 1997
1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione formulata a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 3, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 104 C, paragrafo 4.
2. Qualora la Commissione, tenendo debitamente conto del parere di cui al paragrafo 1, ritenga che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una raccomandazione in conformità dell'articolo 104 C, paragrafi 5 e 6.
3. Il Consiglio decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 6 entro tre mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93. Allorché il Consiglio decide, in conformità dell', che esiste un disavanzo eccessivo, formula contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7.
4. La raccomandazione del Consiglio formulata ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7 dispone un termine massimo di quattro mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo sussistano circostanze particolari.
Storico versioni
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