Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 lug 1997
1.   Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica. Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica. 2.   Nel predisporre la relazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 3, la Commissione considera in linea di principio, che il superamento del valore di riferimento provocato da una grave recessione economica sia eccezionale solo qualora sussista un declino annuo del PIL in termini reali pari almeno al 2 %. 3.   Ogniqualvolta decide, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 6, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, il Consiglio tiene conto nella sua valutazione globale delle osservazioni formulate dallo Stato membro per dimostrare che il declino annuo del PIL, pur inferiore al 2 % in termini reali, è tuttavia eccezionale alla luce di elementi ulteriori, in particolare avuto riguardo alle modalità improvvise ed inattese con cui la recessione si è manifestata o della diminuzione cumulata della produzione rispetto alle tendenze passate. SEZIONE 2 ACCELERAZIONE DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
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