Art. 18
In vigore dal 7 lug 1997
II presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU n. C 368 del 6. 12. 1996, pag. 12.
(2) GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 29.
(3) Vedi pagina 1 della Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. C 236 del 2. 8. 1997, pag. 1.
(5) GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.
ALLEGATO
TEMPI LIMITE APPLICABILI AL REGNO UNITO
1.
Onde garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri, il Consiglio, nel prendere decisioni di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento, tiene conto della diversa data di inizio dell'esercizio finanziario del Regno Unito, in modo da adottare decisioni concernenti tale paese in fasi dell'esercizio finanziario analoghe a quelle in cui sono adottate per gli altri Stati membri.
2.
Le disposizioni specificate nella colonna I sono sostituite dalle disposizioni specificate nella colonna II.
Colonna I
Colonna II
«tre mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93»
(, paragrafo 3)
«cinque mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo»
«nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo»
(, paragrafo 4)
«nell'esercizio finanziario successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo»
«dieci mesi dalle date per la comunicazione dei dati previste dal regolamento (CE) n. 3605/93 e di cui all', paragrafo 3 del presente regolamento»
()
«dodici mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario in cui è riscontrato il disavanzo»
«nell'anno precedente»
(, paragrafo 1)
«nell'esercizio finanziario precedente»
Storico versioni
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